QUESITO N. 1) si chiede cortesemente i motivi per cui è stato ritenuto necessario l’uso di una gara cartacea, con tempistiche stringenti per gli OE interessati, rispetto ad una procedura interamente telematica considerando quanto previsto dall’art 52 del d. lgs 50/2016, che ha recepito le direttive Europee. In particolare una procedura interamente telematica, con tempistiche non di procedura di urgenza, consentirebbe la massima partecipazione degli operatori economici dislocati sul territorio Nazionale ed Europeo anche il rispetto dei principi costituzionali del favor partecipationis e della non discriminazione dovuta alla differente dislocazione territoriale dei diversi OE. Anche l’ANAC si è espressa sull’argomento con la delibera del 29 gennaio 2020 n. 80. “La ratio di tale obbligo, risiederebbe, secondo l’Autorità, nell’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors. Il tutto attraverso la semplificazione delle modalità di presentazione dei documenti di gara. Secondo l’ANAC in primo luogo l’utilizzo di gare telematiche presenta degli indiscutibili vantaggi con riferimento ai profili della segretezza ed immodificabilità delle offerte”. Si consideri altresì che anche gare di modesto importo si stanno attenendo a tali meccanismi telematici utilizzando, in Lombardia, anche la piattaforma telematica Sintel. Per quanto sopra esposto si chiede se vi sia la possibilità di espletare la suddetta gara su piattaforma telematica, Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità; RISPOSTA: L’obbligo di gara sulle piattaforme telematiche non è tassativamente previsto per le società in house providing che, a onor del vero, non possono iscriversi a Sintel se non in via eccezionale rivestendo per la piattaforma il ruolo di operatore economico. Per tale ragione, considerando altresì che la procedura in oggetto riguarda una fornitura ordinaria di prodotti che per loro caratteristica richiedono una relativa vicinanza territoriale alla farmacia in gestione, la gara cartacea risulta perfettamente idonea alla funzione, nonché strumento idoneo a favorire la partecipazione di società meno tecnologiche presenti nell’ambito della distribuzione farmaceutica. Si rigetta la richiesta di esperire la procedura su piattaforma telematica.
QUESITO 2) si chiede gentilmente la motivazione, vista l’entità dell’importo a base di gara, della non suddivisione in lotti, come invece, è previsto in via preferziale da d. lgs 50/2016 e dalle direttive europee. La suddivisione in lotti, oltre a consentire la più ampia partecipazione da parte di molteplici tipologie di imprese, avrebbe avvantaggiato anche la Spett.le Stazione appaltante ottenendo una referenzazione ed un ampiezza di gamma più vasta potendosi rifornire da più grossisti; RISPOSTA: Si è deciso, in fase di stesura della procedura di gara, di strutturare la stessa in un formato tale: – a permettere una facile individuazione in sede di commissione di gara dell’offerta presentata dall’OE, sia sotto il profilo dei servizi che sotto il profilo economico, – da non richiedere una valutazione e una comparazione caso per caso di oltre 100.000 possibili referenze farmaceutiche, – da evitare la mancata aggiudicazione di alcuni lotti minori e meno appetibili. Per queste ragioni, nonché per la necessità in corso di esecuzione del contratto di poter verificare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni proposte in sede di gara si giudica idonea l’individuazione di un unico lotto con ribassi diversi in base alle singole categorie merceologiche e con la possibilità di un aggiudicatario supplente che fornisca le referenze non disponibili presso il grossista.
QUESITO 3) si chiede cortesemente di indicare l’ammontare del: – Totale spese di procedura – Totale spese di pubblicazione – Totale spese contratto; RISPOSTA: Le spese non sono ancora quantificabili essendo la procedura in corso, sul punto si rimanda a quanto stimato al punto VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI lett. n) del bando di gara.
QUESITO 4) in riferimento al CSA art. 7 punto 7.3 ed a pag. 3 del Disciplinare di gara lettera C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica; si chiede se la capacità finanziaria ed economica possa essere dimostrata riferendosi agli ultimi tre esercizi chiusi 2019, 2020 e 2021 e si possa considerare un refuso l’indicazione degli anni 2014, 2015 e 2016; RISPOSTA: Sì, correttamente si devono utilizzare gli ultimi 3 bilanci disponibili e devono considerarsi un refuso le annualità indicate.
QUESITO 5) in riferimento al CSA art. 1 punto 1.10 e precisamente al capoverso :”La Società si riserva di effettuare una quota di acquisti diretti presso le case produttrici o depositi intermedi che detengano l’esclusiva di alcuni prodotti o che offra su determinati stock delle scontistiche particolarmente vantaggiose per l’amministrazione aggiudicatrice, senza che l’impresa aggiudicataria e l’impresa supplente nulla possano pretendere nei loro confronti” ; si chiede cortesemente se quanto sopra indicato è da ritenersi incluso nell’importo posto a base di gara pari ad euro 4.336.000,00 o trattasi di importi di acquisti oltre l’importo posto a base di gara; RISPOSTA: La risposta è duplice: si devono considerare inclusi nell’importo a base di gara ove avvenga tramite transfer order, come dettagliato nel Capitolato, mentre si devono considerare esclusi ed ulteriori ove riguardino prodotti di nicchia o di profumeria/cosmetica che per questioni commerciali hanno limitato la loro distribuzione sul mercato.
QUESITO 6) Con riferimento all’art. 16 del CSA (secondo cui “16.2. Il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di consegna della merce e per eventuali servizi integrativi offerti dall’impresa aggiudicataria”), si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare che – anche con riferimento al trasporto (i.e. alla consegna) della merce – trovi applicazione la previsione di cui all’art. 105, comma 3, lettera c-bis), del d.lgs. 50/2016 che esclude la configurabilità quale subappalto delle “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”; RISPOSTA: Si conferma che, ove siano rispettate le previsioni legislative, la previsione di cui al 105 c. 3. lett. c-bis) trova applicazione.
QUESITO 7) Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di effettuare 3 consegne giornaliere. In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l’impatto Ambientale dell’intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l’inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere 2 consegne giornaliere al fine di soddisfare le esigenze della clientela delle farmacie. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica. RISPOSTA: Non si considera un refuso e si conferma l’obbligatorietà di garantire almeno 3 consegne giornaliere, principalmente per una questione di equivalenza che la farmacia è obbligata a fornire, al pari delle farmacie in gestione privata e/o pubblica insistenti sulla zona di interesse. – urtroppo, sebbene si comprendano le necessità di razionalizzazione della distribuzione intermedia, la natura della fornitura riveste una eccezione tale da giustificare la richiesta formulata in sede di gara. – Si consideri che la stazione appaltante, per i principi ambientali esposti dall’OE ha già ridotto le consegne dalle 4 giornaliere della precedente fornitura ordinaria a 3.
QUESITO 8) Con la presente si porta all’attenzione della SA il decreto sostegni Ter art.29 che prevede l’inserimento obbligatorio nei contratti pubblici della clausola di revisione prezzi; alla luce di quanto esposto si chiede se la SA possa considerare l’inserimento della clausola sopra citata parte integrante delle prescrizioni previste nei documenti di gara della presente procedura. RISPOSTA: La clausola di revisione prezzi, sia per l’andamento generale dell’economia nazionale, sia per le disposizioni normative vigenti, non ha necessità di essere indicata nei documenti di gara in quanto di applicazione generale e quindi si conferma che verrà automaticamente inserita nel contratto sottoscritto con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari.
QUESITO 9) si chiede l’indicazione del sistema di trasmissione presente nella VS. Spett.le Farmacia; RISPOSTA: Il sistema di trasmissione ordini presente in farmacia è il gestionale WINGESFAR.
QUESITO 10) si chiede l’indicazione dell’indirizzo del laboratorio di analisi per la consegna delle provette per screening colo-retto;
RISPOSTA: Si tratta di un servizio frutto di un accordo tra ATF e la Regione – La farmacia ha dovuto esclusivamente aderire e inserire il grossista di riferimento che ritira e consegna le provette per conto dell’ATS, ma non è di interesse per la farmacia che percorso fanno le provette una volta consegnate al corriere: in linea di principio, il laboratorio che se ne dovrebbe occupare è il Laboratorio di Sanità Pubblica di ATS Brescia.
QUESITO 11) si chiede cortesemente se sia possibile consegnare a farmacia chiusa, con recapito sicuro, previo accordo con il Direttore della Farmacia; RISPOSTA: Si, il Direttore permette già al momento la consegna in questa modalità.
QUESITO 12) In riferimento al Disciplinare di Gara Sez. VI art. VIII.2.1- 3 lettera B) Fattore Servizi siamo a chiedere cortesemente se la richiesta di n. 500 tessere fedeltà a titolo gratuito possa essere considerato un refuso e, se è corretta l’interpretazione secondo la quale l’OE in fase di presentazione dell’offerta tecnica possa indicare le condizioni economiche per l’erogazione di n. 500 tessere fedeltà; RISPOSTA: Le tessere fedeltà devono considerarsi fornite a titolo gratuito e non a condizioni economiche particolari. – La fornitura dovrà avvenire nei 4 anni di affidamento e quindi è tollerato che le stesse siano fornite ¼ alla volta, o a necessità, o che le stesse richiedano servizi aggiuntivi a pagamento (è di interesse più il supporto che il contenuto della carta fedeltà).
QUESITO 13) si chiede con cortese urgenza di perfezionare il cig di gara n.9511534E26 in quanto sul sito ANAC risulta non perfezionato dalla Stazione Appaltante. RISPOSTA: La gara risulta ad oggi perfezionata.
QUESITO 14) Nel caso il costo del trasporto dovesse subire variazioni a causa del caro carburante si chiede se sarà fattibile una variazione contrattuale allineata a quanto l’OE pratica ai propri Soci. RISPOSTA: La revisione prezzi, a maggior ragione del costo dei trasporti che sta subendo un significativo aumento a causa del costo dei carburanti, sarà sicuramente prevista in sede contrattuale, come da vigenti disposizioni di legge.
QUESITO 15) Si segnala che nell’offerta Economica, allegato C, sono riportati come base di gara sconti diversi da quelli inseriti nel disciplinare di gara. Si chiede conferma che gli sconti a base di gara corretti debbano intendersi quelli riportati sul disciplinare e non nell’offerta pubblicata sul sito. RISPOSTA: Si conferma che gli sconti corretti sono quelli riportati sul disciplinare e non nell’offerta economica (modello C). – Trattasi di refuso e quindi l’operatore economico può provvedere alla modifica del modello allegato.
QUESITO 16) Si segnala che non è possibile procedere con l’emissione del PASSOE. Si veda schermata riportata. RISPOSTA: Dopo verifica della problematica risulta ad oggi possibile l’emissione del PASSOE.
domanda: nel bando non vengono specificate quantità presunte in Kg e la frequenza per lo smaltimento del toner. risposta: la quantità annuale è di 1.500 Kg circa e la frequenza di ritiro è mensile
domanda: In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se è disponibile un modello di offerta da compilare per l’invio della stessa, in quanto non presente sul Vs sito. risposta: nessun modello prestabilito.